Immobili in primo piano nel modello 730/2013, relativo ai redditi del 2012. Dalle detrazioni per le ristrutturazioni all'Irpef azzerata sulle seconde case, molte delle novità di quest'anno, riguardano proprio gli immobili.
A livello di scadenze, c'è tempo fino al 30 aprile per presentare la dichiarazione semplificata al proprio sostituto di imposta (se presta l'assistenza fiscale) o fino al 31 maggio se il contribuente opta per la presentazione a un professionista abilitato o a un Caf.
I bonus del 36% e del 50%
La detrazione dall'Irpef per le spese di ristrutturazione varia in base alla data in cui sono stati effettuati i bonifici "parlanti" (principio di cassa): il bonus è del 36%, con un limite di spesa di 48mila euro per singola unità immobiliare per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 e del 50% per quelli effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Solo per questi ultimi (oltre che per i pagamenti effettuati nei primi sei mesi del 2013), inoltre, il limite di spesa è stato aumentato a 96mila euro.
Per comunicare al Fisco la situazione in cui si rientra, bisogna compilare la colonna 2 con il codice << 2 >> per le spese sostenute fino al 25 giugno e << 3 >> per quelle sostenute dal 26 giugno 2012.
Dal 2012, poi la ripartizione del bonus in cinque o tre quote annuali non è più possibile, per i contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni. Per tutti, infatti,la detrazione deve essere suddivisa in dieci quote annuali.
La detrazione del 55% sulle spese per interventi mirati al risparmio energetico degli edifici (prorogata fino al 30 giugno 2013), è estesa dal 2012 anche alle spese per la << sostituzione di scalda-acqua tradizionali con scalda-acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria >>. Nulla cambia, invece, per la compilazione del modello...
L'Imu sostituisce l' Irpef e le relative addizionali << dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati >> (articolo 8, comma 1, decreto legislativo 23/2011). Di conseguenza, in tutti questi casi, il relativo reddito non è tassato con Irpef e addizionali, perchè si tratta di fabbricati soggetti a Imu...
Luca De Stefani - Il Sole 24 Ore - 8 aprile 2013